Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.510 RLEPICOSC CH-TI

Art. 5 RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC)

RLEPICOSC
Apri la fonte ufficiale Atto completo (12 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 RLEPICOSC

1 Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.

2 In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.

3 Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.

← Art. 4 RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC) Art. 6 RLEPICOSC →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →