705.510
RLEPICOSC
CH-TI
Art. 5 RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC)
RLEPICOSC
Art. 5 RLEPICOSC
1 Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.
2 In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.
3 Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.