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705.510 RLEPICOSC CH-TI

Art. 2 RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC)

RLEPICOSC
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Art. 2 RLEPICOSC

1 La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).

2 In particolare il segretariato

a) assiste i lavori della commissione;

b) istruisce le pratiche;

c) esegue le verifiche;

d) tiene a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche sul Foglio ufficiale;

e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;

f) svolge i compiti ad esso attribuiti dalla commissione.

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