705.510
RLEPICOSC
CH-TI
Art. 2 RLEPICOSC Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC)
RLEPICOSC
Art. 2 RLEPICOSC
1 La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).
2 In particolare il segretariato
a) assiste i lavori della commissione;
b) istruisce le pratiche;
c) esegue le verifiche;
d) tiene a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche sul Foglio ufficiale;
e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;
f) svolge i compiti ad esso attribuiti dalla commissione.