Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC) (RLEPICOSC)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1 La Commissione di vigilanza (in seguito commissione) è composta di cinque membri e due supplenti.
2 Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
3 Le decisioni sono firmate dal presidente (o, in sua sostituzione, da un membro) e dal segretario.
4 I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure da un membro della commissione su delega.
1 La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).
2 In particolare il segretariato
a) assiste i lavori della commissione;
b) istruisce le pratiche;
c) esegue le verifiche;
d) tiene a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche sul Foglio ufficiale;
e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;
f) svolge i compiti ad esso attribuiti dalla commissione.
1 La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale.
2 Essa dev’essere corredata della seguente documentazione
a) estratto autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio;
b) estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica;
c) certificato di solvibilità della ditta;
d) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, in particolare
– diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge;
– attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista;
– certificato di solvibilità personale. [1]
3 Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
4 Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre
a) la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
b) la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).
[1] Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207.
Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 della legge.
1 Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.
2 In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.
3 Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.
Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell’impresa o dell’operatore devono essere notificati al segretariato entro un mese.
1 La commissione verifica annualmente l’ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese e degli operatori iscritti.
2 A tal fine, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, ogni iscritto all’albo è tenuto a presentare al segretariato il formulario della conferma annuale compilato, firmato e con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all’anno precedente
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni);
c) cassa malati;
d) cassa pensioni (LPP);
e) contributi professionali (CPC);
f) imposte alla fonte;
g) contributo fondazione pensionamento anticipato (PEAN).
3 Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.
4 Le dichiarazioni inerenti Cassa malati e Cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.
5 La mancata presentazione della conferma annuale costituisce un motivo di radiazione dall’albo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. c) della legge.
1 La commissione accerta il valore delle commesse e l’obbligo di assoggettamento di imprese o operatori alla legge considerando come base di valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di categoria.
2 L’esecuzione dei lavori non può in ogni caso essere suddivisa in lotti allo scopo di sottrarli all’assoggettamento.
3 In caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la commissione interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 16 della legge.
[2] 1 Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all’albo.
2 Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.
3 L’annuncio deve contenere i seguenti dati
a) ragione sociale e sede dell’impresa;
b) nominativo e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell’art. 4;
c) una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione atte stante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;
d) indicazione del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;
e) indirizzo esatto del luogo di esecuzione dei lavori.
[2] Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.
1 Per le operazioni riguardanti l’albo e per le decisioni della commissione sono percepite le seguenti tasse
a) iscrizione, fr. 1’000.–;
b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, fr. 300.–;
c) tenuta a giorno, fr. 300.– all’anno. [3]
2 Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell’effettivo onere amministrativo.
3 Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 della legge sono incassati dalla commissione tramite il segretariato.
[3] Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207; precedente modifica: BU 2019, 343.
1 Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
2 Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.
3 Il segretariato tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità. L’ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.
4 Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e la SSIC-TI e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico della SSIC-TI sino a concorrenza di fr. 40’000.– e del Cantone per la parte rimanente.
1 Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 26 maggio 1998 è abrogato.
2 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014 , 501.