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Art. 8 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997

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Art. 8 LEPICOSC · 1° dicembre 1997

[16] 1 Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due del le Associazioni dei lavoratori.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vig ilanza e la sua organizzazione.

[16] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

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