Art. 6 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
Art. 6 LEPICOSC · 1° dicembre 1997
[13] Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a
a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
f) non prestarsi a fare da prestanome.
Imprese estere [14]
[13] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[14] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.