Art. 5a LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
Art. 5a LEPICOSC · 1° dicembre 1997
[11] I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali
a) avere l’esercizio d ei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contr ari alla dignità professionale;
c ) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fal limento;
e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Obblighi particolari [12]
[11] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[12] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.