Art. 5 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
Art. 5 LEPICOSC · 1° dicembre 1997
[10] 1 Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione
a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;
e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.
2 Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista
a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
b) i titolari di un attestato di capo muratore;
c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.
3 In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre an ni quale dirigente di cantiere.
[10] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.