Art. 4 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
Art. 4 LEPICOSC · 1° dicembre 1997
[8] 1 L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2 Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.
3 Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.
4 Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
5 Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
[8] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.