705.500
LEPICOSC
CH-TI
Art. 3a LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
LEPICOSC
Art. 3a LEPICOSC · 1° dicembre 1997
[7] 1 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
[7] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.