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Art. 3a LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997

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Art. 3a LEPICOSC · 1° dicembre 1997

[7] 1 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.

[7] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

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