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Art. 18 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997

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Art. 18 LEPICOSC · 1° dicembre 1997

[30] 1 Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.

2 Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

3 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.

[30] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2019.267 · ti (art. 18 cpv. 3 LEPICOSC)
Municipality v. Supervisory Commission (Construction Oversight Fine Annulment)
The court implicitly references this article as the basis for the annulled fine, which was imposed due to its violation, although the final decision annuls the decision based on insufficient legal basis.