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Art. 17 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997

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Art. 17 LEPICOSC · 1° dicembre 1997

1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [26]

2 L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. [27]

3 … [28]

4 Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.

[26] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[27] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[28] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

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