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Art. 16 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997

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Art. 16 LEPICOSC · 1° dicembre 1997

1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni

a) l’ammonimento;

b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;

c) la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b). [24]

2 La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

3 Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore. [25]

4 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.

5 L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.

[24] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[25] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2021.26 · ti (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC)
General Contractor Fined for Utilizing Unlicensed Subcontractor for Preparatory Construction Work
Cited in the reasoning to establish the principal's liability when sub-contractors violate the law, supporting the final decision to dismiss the appeal.