Art. 16 LEPICOSC Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997
Art. 16 LEPICOSC · 1° dicembre 1997
1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni
a) l’ammonimento;
b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
c) la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b). [24]
2 La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3 Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore. [25]
4 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
5 L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
[24] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[25] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.