Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) - 1° dicembre 1997 (LEPICOSC)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
[4] 1 Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
2 Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato.
[4] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
… [5]
[5] Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[6] A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
[6] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[7] 1 Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
2 Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
[7] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[8] 1 L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
2 Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.
3 Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.
4 Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
5 Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
[8] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[10] 1 Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione
a) i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
b) i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
c) i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
d) i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;
e) gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.
2 Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista
a) i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
b) i titolari di un attestato di capo muratore;
c) per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
d) coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.
3 In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre an ni quale dirigente di cantiere.
[10] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[11] I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali
a) avere l’esercizio d ei diritti civili;
b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contr ari alla dignità professionale;
c ) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fal limento;
e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
Obblighi particolari [12]
[11] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[12] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[13] Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a
a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
f) non prestarsi a fare da prestanome.
Imprese estere [14]
[13] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[14] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[15] 1 Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
2 Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
3 Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’ art. 5.
4 Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.
5 Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.
[15] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[16] 1 Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due del le Associazioni dei lavoratori.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vig ilanza e la sua organizzazione.
[16] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
1 Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
2 La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
[17] Gli albi sono suddivisi in due parti
a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all’art. 5;
b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione previsto dall’ art. 18a cpv. 1.
[17] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[18] Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede
a) alla tenuta a giorno;
b) alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, de lle radiazioni e delle rinunce;
c) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle impr ese e degli operatori iscritti;
d) a rilasciare i relativi estratti.
[18] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
1 Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo. [19]
2 Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.
[19] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[20] Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.
[20] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[21] Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell ’ albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2 ’ 000. – , per la tenuta a giorno a fr. 500. – all ’ anno.
[21] A rt. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU 2013, 487.
… [22]
[22] Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
1 La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni
a) l’ammonimento;
b) la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
c) la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b). [24]
2 La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
3 Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore. [25]
4 Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.
5 L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
[24] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[25] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
1 Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [26]
2 L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. [27]
3 … [28]
4 Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
[26] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[27] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[28] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[29] Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
[29] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
[30] 1 Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
2 Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
3 In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
[30] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[31] 1 Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito
a) alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014;
b) agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.
2 Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno 2014.
3 Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall ’ art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. [32]
[31] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
[32] Cpv. modificato dalla L 24 .3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [33]
Pubblicata nel BU 1998 , 123.
ALLEGATO [34]
I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono
– la posa d’acciaio d’ armatura (ferraioli),
– l’ esecuzione di casserature,
– l’esecuzione di murature in cotto e pietra,
– l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).
[33] Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
[34] Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.