Art. 9 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 9 OTIA
1 L’ingegnere o l’architetto che deve essere temporaneamente rimpiazzato nell’esecuzione di un mandato, è tenuto a delegare i compiti che gli competono a un collega, iscritto all’Albo dell’ordine nella stessa categoria professionale, dopo averne informato il committente. A chi lo sostituisce deve trasmettere tutte le informazioni e i documenti utili per la continuazione del lavoro, a completa tutela degli interessi del committente.
2 L’ingegnere o l’architetto chiamato a sostituire un collega per portare a termine un mandato, deve verificare di non trovarsi ad agire in contrasto con la legge e con il presente codice; in particolare, deve accertarsi che il collega da sostituire sia chiaramente informato sulla decisione del committente.
3 Se un ingegnere o un architetto deve sostituire un collega deceduto, è tenuto a salvaguardare gli interessi dei suoi eredi, dei suoi clienti e collaboratori, segnatamente per quanto riguarda i lavori in corso.