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Art. 8 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)

OTIA
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Art. 8 OTIA

1 L’atteggiamento nei confronti dei colleghi dev’essere rigorosamente leale e rispettoso delle persone.

2 Ingegneri e architetti si astengono da ogni pratica denigratoria nei confronti di colleghi, segnatamente in merito alla loro attività professionale. Ognuno di loro considera il lavoro dei colleghi con obiettività, esprimendosi – se del caso – con la dovuta discrezione.

3 Ingegneri e architetti rispettano le opinioni e le scelte dei loro colleghi e dei loro partner professionali; se del caso, sono disponibili al colloquio e alla trattativa.

4 La concorrenza fra ingegneri, rispettivamente fra architetti, deve fondarsi esclusivamente sulla qualità delle prestazioni. In particolare, è vietata ogni pratica che tenda a interferire nei rapporti di colleghi con i loro committenti.

5 È altresì vietata ogni pratica che tenda a farsi aggiudicare un mandato privato o una commessa pubblica sulla base di un’offerta ingannevole relativamente alle prestazioni e ai costi, ossia formulata in modo da sottovalutare coscientemente l’onere dell’opera.

6 Se all’ingegnere o all’architetto è richiesta una prestazione che può costituire o che può presumibilmente portare a un’interferenza nei rapporti di un collega con un proprio committente, prima di agire, informa il collega o il Consiglio dell’Ordine.

7 Se più ingegneri o più architetti o ingegneri e architetti insieme collaborano nell’ambito dello stesso mandato, i loro rapporti devono essere improntati alla collegialità, all’intercambio di conoscenze e di esperienza professionale, nonché alla massima collaborazione e trasparenza: essi si trasmettono tutte le informazioni e tutti i documenti che interessano la stessa missione.

8 Ogni ingegnere o architetto, che agisca in proprio o in collaborazione con colleghi, ha diritto al riconoscimento dei propri lavori. Nessun ingegnere o architetto può attribuirsi creazioni di un collega, né utilizzarle senza l’espressa autorizzazione di quegli.

9 Ingegneri e architetti sono tenuti a rispettare i diritti dei colleghi in materia di proprietà intellettuale, in particolare i loro diritti d’autore.

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