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705.456 OTIA CH-TI

Art. 7 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)

OTIA
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Art. 7 OTIA

1 Ingegneri e architetti sono tenuti a favorire i rapporti con gli enti pubblici cui si rivolgono nello svolgimento dei loro compiti. Si comportano con correttezza, nel rispetto delle funzioni svolte dalle pubbliche autorità e dai loro servizi.

2 Eventuali legami di parentela o amicizia di ingegneri o architetti con membri di pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzati per trarne profitto, direttamente o indirettamente, nell’esercizio dell’attività professionale.

3 Ingegneri o architetti che rivestano cariche pubbliche non possono trarne vantaggi, direttamente o indirettamente, per sé stessi o per altri.

4 Ingegneri e architetti che svolgono compiti di consulenza per un ente pubblico, in forma occasionale o continuativa, non possono assumere incarichi professionali che siano o siano stati oggetto della loro consulenza. Il divieto si estende ai colleghi che con il consulente abbiano in atto rapporti di collaborazione.

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