Art. 7 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 7 OTIA
1 Ingegneri e architetti sono tenuti a favorire i rapporti con gli enti pubblici cui si rivolgono nello svolgimento dei loro compiti. Si comportano con correttezza, nel rispetto delle funzioni svolte dalle pubbliche autorità e dai loro servizi.
2 Eventuali legami di parentela o amicizia di ingegneri o architetti con membri di pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzati per trarne profitto, direttamente o indirettamente, nell’esercizio dell’attività professionale.
3 Ingegneri o architetti che rivestano cariche pubbliche non possono trarne vantaggi, direttamente o indirettamente, per sé stessi o per altri.
4 Ingegneri e architetti che svolgono compiti di consulenza per un ente pubblico, in forma occasionale o continuativa, non possono assumere incarichi professionali che siano o siano stati oggetto della loro consulenza. Il divieto si estende ai colleghi che con il consulente abbiano in atto rapporti di collaborazione.