Art. 6 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 6 OTIA
1 Chiama t i a svolgere un mandato professionale, ingegneri e architetti sono tenuti a determinare preliminarmente con il committente la natura e l’ampiezza dell’incarico, nonché il preventivo dei costi complessivi, rispettivamente una previsione calcolata dei medesimi, che sia il più possibile diligente e precisa. Di questi costi faranno parte il preventivo degli onorari, rispettivamente il modo di calcolo di quest’ultimi. Gli stessi accordi devono essere presi in caso di modifiche del mandato.
2 Se, per qualsiasi motivo, l’ingegnere o l’architetto non è in grado di eseguire il compito, deve astenersi dall’assumere il mandato, rispettivamente deve rinunciarvi tempestivamente.
3 Durante tutta la durata del contratto, l’ingegnere o l’architetto deve prestare al committente tutto il suo sapere e la sua esperienza. Dev’essere in grado, in ogni momento, di informare il committente sullo stato dei lavori e su ogni altro aspetto dell’incarico. Inoltre, deve vegliare sugli interessi di questi relativamente al compito assegnatogli, tenuto conto dei limiti del diritto pubblico e di eventuali limiti legali di natura privata.
4 Se ne è dato il caso, nell’interesse del committente, il professionista fa capo al parere di un esperto, dopo esserne stato autorizzato, oppure avverte il committente di richiedere lui stesso tale intervento.
5 Ingegneri e architetti devono astenersi dall’operare in condizioni suscettibili di compromettere la qualità delle loro prestazioni.
6 Essi devono informare tempestivamente il committente quando i preventivi di spesa, rispettivamente di onorario, si manifestano errati o stanno per essere superati o verrebbero superati a dipendenza di circostanze concrete.
7 Essi devono pure avvertire tempestivamente il committente quando constatano o sono in grado di prevedere che la realizzazione di un progetto si scosta dagli accordi contrattuali, oppure contrasta con disposizioni di legge o con norme professionali o con decisioni di enti pubblici.
8 Ingegneri e architetti devono astenersi da qualsiasi decisione che possa comportare costi superiori al previsto, senza il preventivo ed esplicito consenso del committente.
9 Devono parimenti avvertire il committente su qualsiasi circostanza rilevante che possa essere interpretata come un conflitto d’interessi tale da arrecargli pregiudizio o da minacciare la posizione del professionista.
10 Ingegneri e architetti devono rendere attento il committente se una modifica progettuale da lui auspicata rischia di ledere diritti d’autore altrui.