Art. 5 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 5 OTIA
1 Ingegneri e architetti, in quanto si dedichino all’insegnamento nelle rispettive discipline, devono trasmettere le loro conoscenze nel modo più generoso e disinteressato possibile.
2 Ingegneri e architetti, in quanto siano chiamati a fungere da periti, da arbitratori, da arbitri o da mediatori, devono sempre agire secondo scienza e coscienza e nel rispetto dei principi fondamentali dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e dell’obiettività, e ciò anche se, così facendo, ne dovessero soffrire i loro interessi personali .
3 Non possono assumere nessun incarico che richieda neutralità e indipendenza se essi stessi sono parte o rappresentanti di una parte. Lo stesso divieto si estende ai casi in cui sia parte un altro professionista, loro vincolato per parentela o per collaborazione professionale o istituzionale.
4 Ingegneri e architetti, in quanto siano chiamati a far parte di giurie, commissioni, o in qualsiasi altro ruolo, in particolare come periti, arbitratori, arbitri o mediatori, devono assicurarsi preliminarmente di possedere le competenze richieste dall’incarico. Se non è il caso, devono rinunciare al mandato.
5 Nell’ambito degli stessi incarichi, non possono prevalersi in nessun modo di tale posizione al fine di trarne utilità o vantaggi per sé o per altri, specie relativamente all’attività professionale.
6 Nell’adempimento di qualsiasi mandato devono agire con equità, scostandosi da ogni atteggiamento illecito o contrario alle norme professionali tecniche e deontologiche; essi devono esprimersi con conoscenza di causa. Quando debbano valutare la competenza o la qualità delle prestazioni di colleghi, sono tenuti a motivare il loro parere e a fondarsi sulle sole regole dell’arte, evitando giudizi di carattere personale.