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705.456 OTIA CH-TI

Art. 3 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)

OTIA
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Art. 3 OTIA

1 L’ingegneria e l’architettura possono essere esercitate in modo indipendente come libere professioni, individualmente o in forme associative, oppure alle dipendenze di terzi.

2 In qualsiasi forma eserciti la professione, ogni ingegnere e ogni architetto deve disporre di sufficiente indipendenza personale per poter sempre conformarsi al suo ruolo, ai compiti assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che compie.

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