705.456
OTIA
CH-TI
Art. 3 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
OTIA
Art. 3 OTIA
1 L’ingegneria e l’architettura possono essere esercitate in modo indipendente come libere professioni, individualmente o in forme associative, oppure alle dipendenze di terzi.
2 In qualsiasi forma eserciti la professione, ogni ingegnere e ogni architetto deve disporre di sufficiente indipendenza personale per poter sempre conformarsi al suo ruolo, ai compiti assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che compie.