Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.456 OTIA CH-TI

Art. 12 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)

OTIA
Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 12 OTIA

1 Se un membro dell’Ordine accerta la violazione di una norma deontologica da parte di un altro membro, prima di segnalare il caso alla Commissione di vigilanza, ne informa il Consiglio dell’Ordine.

2 Vertenze fra membri dell’Ordine, aventi per oggetto l’esercizio della rispettiva professione, devono essere anzitutto sottoposte al Consiglio dell’Ordine che ne promuove una soluzione amichevole. Se la conciliazione fallisce, la vertenza cadrà nella competenza della Commissione di vigilanza.

3 Contravvenzioni alle norme del presente Codice deontologico possono comportare decisioni disciplinari da parte della Commissione di vigilanza, segnatamente in conformità con l’art. 19 LEPIA.

4 Il Consiglio dell’Ordine, se lo ritiene opportuno, in occasione dell’assemblea, può esporre brevemente e in forma anonima i casi di contravvenzione alle norme deontologiche verificatisi nel corso dell’anno trascorso, trattati o no dalla Commissione di vigilanza, affinché i membri ne prendano atto.

← Art. 11 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA) Art. 13 OTIA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →