Art. 10 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 10 OTIA
1 Nei confronti di colleghi che collaborano con un ingegnere o un architetto, occasionalmente o durevolmente, sia come partner sia in posizione subordinata, ogni membro dell’Ordine è tenuto ad agire lealmente, favorendo lo scambio di conoscenze e di esperienza professionale.
2 Nei confronti dei loro collaboratori, ingegneri e architetti devono astenersi dal mettere in atto qualsiasi tipo di discriminazione.
3 Chi assume all’interno di un’organizzazione lavorativa funzioni di dirigente deve astenersi da ogni atteggiamento inteso a liberarsi della propria responsabilità nei confronti della committenza, di enti pubblici o di terzi, addossandola a un collaboratore, a meno che questi abbia espresso preventivamente ed esplicitamente il suo accordo in tal senso.
4 Ingegneri e architetti devono prendere atto della competenza dei loro collaboratori e affidare loro compiti corrispondenti al livello della loro preparazione professionale e della loro esperienza.
5 Nessun membro dell’Ordine può fruire della collaborazione di terzi che esercitino abusivamente la professione.
6 Nessun membro può accaparrarsi, con mezzi scorretti, collaboratori di colleghi.
7 Nei confronti di praticanti assunti a tempo determinato, ingegneri e architetti devono dimostrare la massima disponibilità, ponendoli in condizione di profittare al meglio di tale fase della loro formazione. In particolare, metteranno a loro disposizione con generosità le loro conoscenze e la loro esperienza professionale, nonché i mezzi migliori per un apprendimento proficuo. Affideranno loro l’esecuzione di lavoro conforme alla loro preparazione e allo scopo della pratica.
Rapporti con l’Ordine (OTIA)