Art. 1 OTIA Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA)
Art. 1 OTIA
1 Ingegneri e architetti, consapevoli del ruolo assunto nei confronti della società, devono svolgere la loro professione rispettandone le regole, attenendosi alle norme deontologiche e agendo in ogni occasione con la diligenza, la lealtà e la correttezza che da loro ci si attende. Devono inoltre comportarsi in modo da non ledere la dignità della professione e da non compromettere l’immagine dell’Ordine, anche fuori dall’attività professionale.
2 Essi mettono a frutto il loro sapere e trasmettono la loro esperienza, sempre in funzione del pubblico interesse. Quando eseguono un incarico sono guidati dalle indicazioni della committenza e parimenti dalla salvaguardia del bene comune. Devono contribuire, per quanto possibile, alla divulgazione della loro disciplina e allo sviluppo della cultura.
3 Ingegneri e architetti devono dimostrare concretamente di dar seguito all’imperativo di proteggere l’ambiente e di salvaguardare il paesaggio, tenendo conto della cultura locale e generale e di tutti i fattori che hanno un’incidenza sulla salute e sulla sicurezza della popolazione, presente e futura. Si attengono al principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle loro opere.
4 Per ottenere i risultati migliori, ossia per promuovere la qualità del loro lavoro, devono utilizzare al meglio i mezzi di cui dispongono, evitando ogni genere di sperpero, sia a livello di progettazione sia nella fase di realizzazione di un’opera.