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Art. 9 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 9 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 La presidenza dell’Assemblea spetta ad un Presidente del giorno da essa designato all’inizio dei lavori.

2 Il presidente del giorno dirige i lavori assembleari assistito da un segretario e da due scrutatori.

3 La funzione di segretario è svolta dal segretario del Consiglio dell’Ordine o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall’Assemblea.

4 L’Assemblea designa due scrutatori.

5 Dei lavori assembleari deve essere tenuto verbale.

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