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CH-TI
Art. 9 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 9 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 La presidenza dell’Assemblea spetta ad un Presidente del giorno da essa designato all’inizio dei lavori.
2 Il presidente del giorno dirige i lavori assembleari assistito da un segretario e da due scrutatori.
3 La funzione di segretario è svolta dal segretario del Consiglio dell’Ordine o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall’Assemblea.
4 L’Assemblea designa due scrutatori.
5 Dei lavori assembleari deve essere tenuto verbale.