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CH-TI
Art. 8 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 8 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 L’Assemblea, regolarmente convocata, può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.
2 Non è consentito deliberare o votare su oggetti non elencati nell’ordine del giorno.
3 Tutti i membri hanno eguale diritto di voto; i membri assenti non hanno diritto di farsi rappresentare.