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Art. 8 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 8 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 L’Assemblea, regolarmente convocata, può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.

2 Non è consentito deliberare o votare su oggetti non elencati nell’ordine del giorno.

3 Tutti i membri hanno eguale diritto di voto; i membri assenti non hanno diritto di farsi rappresentare.

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