Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.455 CH-TI

Art. 7 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

L’Assemblea esercita le competenze che le sono attribuite dall’art. 14 cpv. 2 LEPIA e dal presente statuto, nonché quelle che le derivano dalla sua posizione di organo superiore dell’Ordine.

← Art. 6 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Art. 8 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →