705.455
CH-TI
Art. 7 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 7 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
L’Assemblea esercita le competenze che le sono attribuite dall’art. 14 cpv. 2 LEPIA e dal presente statuto, nonché quelle che le derivano dalla sua posizione di organo superiore dell’Ordine.