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Art. 6 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 6 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 L’Assemblea deve riunirsi, ordinariamente, almeno una volta all’anno (art. 14 cpv. 3 LEPIA), entro la fine del primo semestre e, straordinariamente, quando è convocata dal Consiglio dell’Ordine o dalla Commissione dei revisori o quando un quinto dei membri lo richiede.

2 Ogni Assemblea deve essere convocata mediante avviso personale, che può essere trasmesso anche tramite e-mail. Inoltre la convocazione deve apparire sul Foglio ufficiale almeno dieci giorni prima della riunione.

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