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Art. 3 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 3 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Sono membri dell’OTIA i titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone (art. 10 LEPIA).

2 Il rilascio dell’autorizzazione è regolato dalla Legge e dal relativo Regolamento di applicazione.

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