Art. 24 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 24 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 In caso di inadempienza dei propri impegni finanziari verso l’Ordine, i membri possono essere deferiti all’Assemblea e, in caso di recidiva, privati (previa decisione della stessa) del diritto di voto e di eleggibilità sino all’adempimento dei loro obblighi, e ciò senza pregiudizio dell’obbligo al pagamento del contributo da parte dell’interessato.
2 In caso di inadempienza grave e ripetuta, i membri possono essere deferiti alla Commissione di vigilanza.
Adottato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Manno il 14 giugno 1991.
Approvato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 3 dicembre 1991.
Modificato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Monte Carasso il 12 giugno 2007.
Modifica approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6644 del 19 dicembre 2007.
Pubblicato nel BU 1991 , 401 e BU 2007 , 724.