Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.455 CH-TI

Art. 24 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 24 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 In caso di inadempienza dei propri impegni finanziari verso l’Ordine, i membri possono essere deferiti all’Assemblea e, in caso di recidiva, privati (previa decisione della stessa) del diritto di voto e di eleggibilità sino all’adempimento dei loro obblighi, e ciò senza pregiudizio dell’obbligo al pagamento del contributo da parte dell’interessato.

2 In caso di inadempienza grave e ripetuta, i membri possono essere deferiti alla Commissione di vigilanza.

Adottato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Manno il 14 giugno 1991.

Approvato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 3 dicembre 1991.

Modificato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Monte Carasso il 12 giugno 2007.

Modifica approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6644 del 19 dicembre 2007.

Pubblicato nel BU 1991 , 401 e BU 2007 , 724.

← Art. 23 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →