705.455
CH-TI
Art. 23 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 23 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 L’Ordine ha il diritto di percepire dai suoi membri un contributo annuo, fissato ogni anno dall’Assemblea.
2 Le dimissioni dall’OTIA nel corso dell’anno non esonerano il dimissionario dal pagamento del contributo totale per l’anno in corso.