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Art. 23 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 23 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 L’Ordine ha il diritto di percepire dai suoi membri un contributo annuo, fissato ogni anno dall’Assemblea.

2 Le dimissioni dall’OTIA nel corso dell’anno non esonerano il dimissionario dal pagamento del contributo totale per l’anno in corso.

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