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Art. 22 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 22 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Degli impegni dell’OTIA risponde solo il suo patrimonio. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri (art. 12 LEPIA).

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