705.455
CH-TI
Art. 21 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 21 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 I membri della Commissione di revisione stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
2 I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio dell’Ordine.