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Art. 21 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 21 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 I membri della Commissione di revisione stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

2 I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio dell’Ordine.

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