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Art. 20 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 20 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Il Consiglio dell’Ordine affida annualmente la revisione tecnica dei conti ad un ente esterno, che presenta annualmente il proprio rapporto.

2 La Commissione dei revisori, composta di due membri, ha il compito di esaminare i conti di esercizio ed i bilanci, sulla base anche del rapporto del revisore, e di presentare una relazione scritta all’Assemblea chiamata a pronunciarsi sugli stessi.

3 Possono essere eletti nella Commissione i membri OTIA che non fanno parte di altri organi dell’Ordine.

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