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Art. 2 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 2 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 L’Ordine promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate (art. 11 LEPIA).

2 È in particolare compito dell’OTIA esercitare sui suoi membri il potere di vigilanza che la legge non assegna espressamente alla Commissione di vigilanza e promulgare adeguate norme deontologiche.

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