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CH-TI
Art. 19 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 19 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 Il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di istituire un segretariato.
2 Il segretariato può essere organizzato con l’assunzione del necessario personale e l’acquisizione delle necessarie strutture oppure incaricando terzi dell’esecuzione di compiti che sono propri di un segretariato.
3 Il segretariato può essere organizzato in collaborazione con altre associazioni o enti del ramo.
4 Il Consiglio dell’Ordine risponde in ogni caso dell’organizzazione e dell’attività del segretariato nei confronti dell’Assemblea.