Legislator Giurisprudenza & Legislazione
705.455 CH-TI

Art. 19 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (24 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 19 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di istituire un segretariato.

2 Il segretariato può essere organizzato con l’assunzione del necessario personale e l’acquisizione delle necessarie strutture oppure incaricando terzi dell’esecuzione di compiti che sono propri di un segretariato.

3 Il segretariato può essere organizzato in collaborazione con altre associazioni o enti del ramo.

4 Il Consiglio dell’Ordine risponde in ogni caso dell’organizzazione e dell’attività del segretariato nei confronti dell’Assemblea.

← Art. 18 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Art. 20 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →