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Art. 18 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 18 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Il Consiglio dell’Ordine può costituire commissioni ad hoc e affidare a propri membri, a membri dell’Ordine o a terzi incarichi di rappresentanza, di studio o per l’elaborazione di proposte.

2 I membri di tali commissioni e gli incaricati hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell’adempimento dei loro incarichi e ad una indennità, fissata dal Consiglio dell’Ordine.

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