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Art. 17 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 17 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

I membri del Consiglio dell’Ordine hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell’adempimento dei loro incarichi e ad una indennità di funzione.

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