705.455
CH-TI
Art. 17 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 17 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
I membri del Consiglio dell’Ordine hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell’adempimento dei loro incarichi e ad una indennità di funzione.