705.455
CH-TI
Art. 16 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 16 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 Il Consiglio dell’Ordine può deliberare se risulta regolarmente convocato e se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.
2 Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente.
3 Delle sedute del Consiglio dell’ordine deve essere tenuto un succinto verbale.