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Art. 16 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 16 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Il Consiglio dell’Ordine può deliberare se risulta regolarmente convocato e se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.

2 Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente.

3 Delle sedute del Consiglio dell’ordine deve essere tenuto un succinto verbale.

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