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Art. 14 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 14 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Il Consiglio dell’Ordine vincola l’OTIA con la firma collettiva a due del presidente con il segretario oppure con un membro del Consiglio. In caso di impossibilità da parte del presidente, la sua firma può essere sostituita da quella del vice-presidente.

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