705.455
CH-TI
Art. 13 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 13 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Il Consiglio dell’Ordine sta in carica quattro anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di mandato al massimo.