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Art. 13 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 13 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

Il Consiglio dell’Ordine sta in carica quattro anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di mandato al massimo.

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