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Art. 12 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 12 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Il Consiglio dell’Ordine è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno tre membri, nominati dall’Assemblea (art. 14 cpv. 2 lett. b LEPIA).

2 Il Consiglio attribuisce a suoi membri le cariche di segretario e di cassiere; è consentito attribuire tali cariche ad una sola persona: la carica di segretario può anche essere assegnata ad un esterno (art. 15 cpv. 3 lett. f LEPIA).

3 Il segretario è responsabile della custodia dell’archivio e dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea.

4 Il cassiere è responsabile dei fondi ed ha l’obbligo di tenere la contabilità dell’Ordine.

5 Il presidente ed il cassiere devono presentare annualmente all’Assemblea una relazione sul loro operato ed ottenerne scarico.

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