705.455
CH-TI
Art. 10 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
Art. 10 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino
1 Le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2 Per la modifica dello statuto nonché per l’adozione e la modifica delle norme deontologiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.