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Art. 10 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

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Art. 10 Statuto dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino

1 Le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

2 Per la modifica dello statuto nonché per l’adozione e la modifica delle norme deontologiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

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