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705.410 RLEPIA CH-TI

Art. 9 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)

RLEPIA
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Art. 9 RLEPIA

1 La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.

2 La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.

3 Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.

4 La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

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