705.410
RLEPIA
CH-TI
Art. 9 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)
RLEPIA
Art. 9 RLEPIA
1 La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.
2 La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.
3 Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.
4 La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.