705.410
RLEPIA
CH-TI
Art. 2 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)
RLEPIA
Art. 2 RLEPIA
1 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).
2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.