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705.410 RLEPIA CH-TI

Art. 13 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)

RLEPIA
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Art. 13 RLEPIA

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicato nel BU 2005 , 213.

Allegato [8]

Campi professionali (art. 3 cpv. 2)

Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione

Architettura

Architettura d’interni

Paesaggistica

Pianificazione del territorio

Ingegneria Civile

Fisica / Fisica della costruzione

Tecnica della sicurezza

Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS

Ingegneria nelle tecniche degli edifici E

Ingegneria geomatica

Ingegneria forestale

Ingegneria d'altri rami

Geologia / Geotecnica / Geofisica

Ambiente

[7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.

[8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

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