Art. 13 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)
Art. 13 RLEPIA
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]
Pubblicato nel BU 2005 , 213.
Allegato [8]
Campi professionali (art. 3 cpv. 2)
Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione
Architettura
Architettura d’interni
Paesaggistica
Pianificazione del territorio
Ingegneria Civile
Fisica / Fisica della costruzione
Tecnica della sicurezza
Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS
Ingegneria nelle tecniche degli edifici E
Ingegneria geomatica
Ingegneria forestale
Ingegneria d'altri rami
Geologia / Geotecnica / Geofisica
Ambiente
[7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.
[8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.