Art. 11 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)
Art. 11 RLEPIA
Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;
b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.