Art. 10 RLEPIA Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA)
Art. 10 RLEPIA
1 Per l’astensione e la ricusa si appli can o gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]
2 La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.
3 In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.
Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici
[6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.