Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA) (RLEPIA)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1 Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti
a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA;
b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA);
c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA);
d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 LEPIA (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede). [3]
2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA).
[3] Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57.
1 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).
2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.
[4] 1 L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).
2 L’autorizzazione specifica segnatamente pure
a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;
b) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione
- livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);
- livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA);
- livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).
3 Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.
[4] Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
… [5]
[5] Art. abrogato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
1 L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.
2 L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.
3 I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.
1 Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.
2 Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
La s ede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio.
1 La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.
2 La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.
3 Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.
4 La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
1 Per l’astensione e la ricusa si appli can o gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]
2 La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.
3 In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.
Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici
[6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;
b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.
È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]
Pubblicato nel BU 2005 , 213.
Allegato [8]
Campi professionali (art. 3 cpv. 2)
Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione
Architettura
Architettura d’interni
Paesaggistica
Pianificazione del territorio
Ingegneria Civile
Fisica / Fisica della costruzione
Tecnica della sicurezza
Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS
Ingegneria nelle tecniche degli edifici E
Ingegneria geomatica
Ingegneria forestale
Ingegneria d'altri rami
Geologia / Geotecnica / Geofisica
Ambiente
[7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.
[8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.