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705.410 RLEPIA CH-TI

Regolamento di applicazione della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA) (RLEPIA)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

RLEPIA

1 Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti

a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA;

b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA);

c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA);

d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 LEPIA (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede). [3]

2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA).

[3] Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57.

RLEPIA

1 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).

2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.

RLEPIA

[4] 1 L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).

2 L’autorizzazione specifica segnatamente pure

a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;

b) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione

- livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);

- livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA);

- livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).

3 Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.

[4] Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

RLEPIA

In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.

RLEPIA

1 L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.

2 L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.

3 I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.

RLEPIA

1 Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.

2 Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

RLEPIA

1 La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.

2 La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.

3 Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.

4 La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

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1 Per l’astensione e la ricusa si appli can o gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]

2 La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.

3 In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.

Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici

[6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

RLEPIA

Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;

b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

RLEPIA

È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.

RLEPIA

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicato nel BU 2005 , 213.

Allegato [8]

Campi professionali (art. 3 cpv. 2)

Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione

Architettura

Architettura d’interni

Paesaggistica

Pianificazione del territorio

Ingegneria Civile

Fisica / Fisica della costruzione

Tecnica della sicurezza

Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS

Ingegneria nelle tecniche degli edifici E

Ingegneria geomatica

Ingegneria forestale

Ingegneria d'altri rami

Geologia / Geotecnica / Geofisica

Ambiente

[7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.

[8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

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