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Art. 9 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 9 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 L’Albo è conservato dall’ OTIA, che provvede

a) alla sua tenuta a giorno;

b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;

c) alla pubblicazione annuale sul F oglio ufficiale cantonale dell’elenco degli iscritti all’Albo con l’ indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

2 Per ogni ingegnere e architetto l’ Albo riporta i seguenti dati

a) il nome, il cognome, l’ anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;

b) la data del rilascio dell’autorizzazione all’ ese rcizio della professione con l’ indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;

c) la form a giuridica nella quale l’ attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;

d) il o gli indirizzi professionali.

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