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Art. 8 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 8 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Le autorizzazioni all’ esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

2 Il regolamento definisce i tipi di auto rizzazione e la struttura dell’ Albo.

Tenuta dell’ Albo

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