705.400
CH-TI
Art. 8 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
Art. 8 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
1 Le autorizzazioni all’ esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.
2 Il regolamento definisce i tipi di auto rizzazione e la struttura dell’ Albo.
Tenuta dell’ Albo