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Art. 7 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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Art. 7 Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

1 Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

2 Per coloro ch e provengono da Stati esteri l’ esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

3 L’ esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza del l’ OTIA.

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